L’AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36 è una misura introdotta dal Decreto Sostegni Bis in “favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile” con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani che prevede:
– l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale
– in caso di acquisti soggetti ad IVA un credito di imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%
I REQUISITI
I requisiti per accedervi sono solamente due, ma come da buona tradizione italiana, sempre molto articolati e di non immediata comprensione.
Secondo l’articolo 64 del Sostegni Bis i soggetti che ne avranno diritto sono coloro che:
– non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato
– hanno un valore Isee non superiore a 40 mila euro annui
Tutto troppo semplice per essere una legge italiana, infatti il legislatore introduce un “elemento di carattere anagrafico” limitando l’agevolazione SOLO ai soggetti che nell’ANNO SOLARE IN CUI VIENE STIPULATO L’ATTO NON ABBIANO ANCORA COMPIUTO IL TRENTASEIESIMO ANNO DI ETA’.
Facciamo un esempio:
– il Soggetto X che stipula un atto di acquisto ad ottobre 2021 e compirà 36 anni a dicembre 2021 NON AVRA’ DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE
– il Soggetto Y che stipula un atto di acquisto a dicembre 2021 e compirà 36 anni a gennaio 2022 AVRA’ DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE
Per quanto riguarda l’Isee invece, si raccomanda di essere già in possesso del documento attestante il reddito dell’intero nucleo familiare PRIMA della stipula dell’atto. Ricordiamo che essendo un calcolo effettuato sui redditi di 2 anni precedenti, nel caso in la situazione del nucleo fosse sensibilmente cambiata, potrà essere preso in considerazione l’ISEE CORRENTE.
REQUISITI PRIMA CASA E TIPOLOGIA ATTO
Gli immobili ammessi al beneficio sono quelli delle seguenti categorie catastali:
– A/2 (abitazioni di tipo civile);
– A/3 (abitazioni di tipo economico);
– A/4 (abitazioni di tipo popolare);
– A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
– A/6 (abitazione di tipo rurale);
– A/7 (abitazioni in villini);
– A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)
Le categorie NON AMMESSE sono A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
L’agevolazione NON E’ APPLICABILE al CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA ma solamente al CONTRATTO DEFINITIVO DI ACQUISTO.
COACQUISTO (acquisto di più soggetti)
In caso di co-acquisto di un immobile ad uso abitativo l’agevolazione andrà calcolata in favore dei soli soggetti aventi i requisiti.
PERTINENZE
L’agevolazione è applicabile anche alle pertinenze dell’immobile principale come stabilito dal comma 3 che recita testualmente “ sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”
FINANZIAMENTI
Trattandosi di una esenzione di imposte, sarà sufficiente dichiarare durante la stipula del mutuo o in un documento allegato, la sussistenza dei requisiti per godere dell’agevolazione prima casa under 36.
Si potrà così fruire dell’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% della somma mutuata.
Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a contattarci a info@actconsumatori.it